1. In materia di principio di legalità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al princìpio e criterio direttivo di prevedere che nessuno sia punito per un fatto non espressamente previsto come reato da una legge dello Stato, né con pene o con altre conseguenze sanzionatorie che non siano stabilite dalla medesima legge.